(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  27  dicembre  2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli
esercizi  2007,  2008  e  2009,  le  regioni  a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze
il  livello  complessivo  delle  spese  correnti e in conto capitale,
nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza con gli obiettivi di
finanza  pubblica  per  il  periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente  trasmette  la
proposta  di  accordo  al  Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni  a  statuto  ordinario.  Per  gli  enti locali dei rispettivi
territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano   ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il  31  marzo  di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695»;
   Visto  inoltre  l'art.  1, comma 663, della medesima legge secondo
cui: «Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche'
per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;
   Considerato  comunque  che  le  disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai  sensi degli articoli 117, terzo comma e
119, secondo comma, della Costituzione;
   Visto  il  proprio  decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, con il
quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita'
per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza   pubblica  tramite  l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e
crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi;
   Richiamato  l'art.  9,  del sopra citato decreto n. 064/Pres., che
dispone  che  per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del
patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 14 marzo
2008, con la quale:
   visto  l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale
2008),  ai  sensi  del  quale:  «Al  fine di consentire stabilita' di
regole  per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti
locali  nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione
al   rispetto   degli   obblighi   comunitari   e   alla  conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo
2007,  relative  al  patto di stabilita' interno, vengono estese agli
anni 2008 e 2009»;
   visto,  altresi',  l'art.  1  comma  66,  della legge regionale n.
30/2007,  secondo  cui:  «L'amministrazione  regionale,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie locali, di concerto con
l'Assessore  regionale  alle risorse economiche e finanziarie, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo
2008  un  regolamento  per  apportare  gli  opportuni  adeguamenti  e
aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64/2007»;
   visto,  infine,  l'art.  1,  comma  67,  della  legge regionale n.
30/2007,  ai sensi del quale «Per gli enti soggetti alle disposizioni
di  cui  al  decreto del Presidente della Regione n. 064 del 2007, la
dinamica  della  spesa di personale costituisce strumento al fine del
perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilita' interno»;
   tenuto  conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale
di   concertazione   da   parte   dei  rappresentanti  dell'A.N.C.I.,
dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;
   considerato che, al fine di favorire l'autonomia finanziaria degli
enti  locali,  riconosciuta  dall'art.  119 della Costituzione, ed in
ottemperanza,   comunque,   agli   obblighi   comunitari,   rimangono
individuati gli obiettivi del conseguimento dell'equilibrio economico
di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  indice  di  sostenibilita'  finanziaria  di  breve periodo,
nonche'  quello della progressiva riduzione del rapporto tra debito e
prodotto  interno  lordo  nazionale,  al  fine  di conseguire effetti
positivi  anche  sul  contenimento della spesa per interessi e quindi
della  spesa  corrente  e  indirizzare  gli enti verso altre forme di
finanziamento    delle    spese    in    conto    capitale    diverse
dall'indebitamento;
   vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  488 del 15
febbraio  2008,  con  cui  sono  state  approvate  in via preliminare
modifiche  al  «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalita'  per  il  concorso  degli enti locali della Regione, per la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei
termini   e   delle   modalita'   per   l'attivazione   del  connesso
monitoraggio,  ai  sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1,
art. 3, commi 48 e 49» approvato con proprio decreto n. 064/Pres.;
   sentito il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere
favorevole  nella  seduta  del  22  febbraio  2008,  con  proposta di
modifica dell'art. 4 in particolare richiedendo lo stralcio del comma
2);
   ritenuto,   conseguentemente   alle   osservazioni  formulate  dal
Consiglio  delle  autonomie  locali,  di provvedere allo stralcio del
comma  2,  dell'art.  4,  che  aggiunge un comma 6-bis all'art. 3 del
proprio decreto n. 064/Pres.;
   rilevato  che in conseguenza dello stralcio del comma 2, dell'art.
4, risulta necessario procedere a:
   a) stralciare dai modelli l'allegato 5);
   b)  stralciare  il  comma 1 dell'art. 7 che aggiunge un periodo al
comma 1 dell'art. 6 del proprio decreto n. 064/Pres.;
   c)  modificare  il comma 2 dell'art. 7, che sostituisce il comma 2
dell'art.  6  del proprio decreto n. 064/Pres., stralciando le parole
«Entro   il  31  luglio  deve  pervenire  anche  il  modello  di  cui
all'allegato 5) con i dati al 31 dicembre dell'anno precedente»;
   considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale n.
17/2007  in  caso  di scioglimento anticipato del Consiglio regionale
l'attivita'  deliberativa  della  Giunta  regionale  e'  limitata  ai
provvedimenti di ordinaria amministrazione;
   ritenuto  che la deliberazione medesima, pur eccedendo l'ordinaria
amministrazione  poiche'  avente  natura  regolamentare, possa venire
approvata dalla Giunta perche' atto dovuto ed inderogabile, in quanto
l'art.  1, comma 66 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ne
impone l'approvazione entro il termine del 31 marzo 2008;
   la  Giunta  regionale ha approvato il Regolamento sopra menzionato
nel  testo  allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
   Considerato  che  con  lettera  del 7 febbraio 2008 indirizzata al
Presidente  del  Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie
dimissioni  da  Presidente  della  Regione,  le  quali  sono divenute
efficaci  dal  12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al
Consiglio regionale;
   Considerato  altresi'  che,  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri
del   Presidente   della   Regione  sono  prorogati  per  l'ordinaria
amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
   Considerato  che  l'emanazione  di un Regolamento, approvato dalla
Giunta  regionale,  costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche
nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
   Visti  l'art.  42  dello  Statuto  regionale di autonomia, nonche'
l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 17;
                              Decreta:
   1. E' emanato il regolamento che apporta modifiche al «Regolamento
per  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso
degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi
di  finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e
crescita  e  per  la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per
l'attivazione   del  connesso  monitoraggio,  ai  sensi  della  legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49», adottato con
decreto  del  Presidente  della  Regione n. 64 del 19 marzo 2007, nel
testo  allegato  quale  parte  integrante  e sostanziale del presente
provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY