(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»; Visto inoltre l'art. 1, comma 663, della medesima legge secondo cui: «Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»; Considerato comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto il proprio decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi; Richiamato l'art. 9, del sopra citato decreto n. 064/Pres., che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 14 marzo 2008, con la quale: visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008), ai sensi del quale: «Al fine di consentire stabilita' di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007, relative al patto di stabilita' interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»; visto, altresi', l'art. 1 comma 66, della legge regionale n. 30/2007, secondo cui: «L'amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64/2007»; visto, infine, l'art. 1, comma 67, della legge regionale n. 30/2007, ai sensi del quale «Per gli enti soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 064 del 2007, la dinamica della spesa di personale costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilita' interno»; tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.; considerato che, al fine di favorire l'autonomia finanziaria degli enti locali, riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione, ed in ottemperanza, comunque, agli obblighi comunitari, rimangono individuati gli obiettivi del conseguimento dell'equilibrio economico di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indice di sostenibilita' finanziaria di breve periodo, nonche' quello della progressiva riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo nazionale, al fine di conseguire effetti positivi anche sul contenimento della spesa per interessi e quindi della spesa corrente e indirizzare gli enti verso altre forme di finanziamento delle spese in conto capitale diverse dall'indebitamento; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 15 febbraio 2008, con cui sono state approvate in via preliminare modifiche al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49» approvato con proprio decreto n. 064/Pres.; sentito il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 febbraio 2008, con proposta di modifica dell'art. 4 in particolare richiedendo lo stralcio del comma 2); ritenuto, conseguentemente alle osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali, di provvedere allo stralcio del comma 2, dell'art. 4, che aggiunge un comma 6-bis all'art. 3 del proprio decreto n. 064/Pres.; rilevato che in conseguenza dello stralcio del comma 2, dell'art. 4, risulta necessario procedere a: a) stralciare dai modelli l'allegato 5); b) stralciare il comma 1 dell'art. 7 che aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 6 del proprio decreto n. 064/Pres.; c) modificare il comma 2 dell'art. 7, che sostituisce il comma 2 dell'art. 6 del proprio decreto n. 064/Pres., stralciando le parole «Entro il 31 luglio deve pervenire anche il modello di cui all'allegato 5) con i dati al 31 dicembre dell'anno precedente»; considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale n. 17/2007 in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale l'attivita' deliberativa della Giunta regionale e' limitata ai provvedimenti di ordinaria amministrazione; ritenuto che la deliberazione medesima, pur eccedendo l'ordinaria amministrazione poiche' avente natura regolamentare, possa venire approvata dalla Giunta perche' atto dovuto ed inderogabile, in quanto l'art. 1, comma 66 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ne impone l'approvazione entro il termine del 31 marzo 2008; la Giunta regionale ha approvato il Regolamento sopra menzionato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri del Presidente della Regione sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; Considerato che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione; Visti l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonche' l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il regolamento che apporta modifiche al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49», adottato con decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY